RITORNANO LE LETTERE PER IL PAGAMENTO DEL CANONE RAI

 

Richiesta del pagamento del canone speciale 2017 per le aziende

 

In questi giorni molte imprese con partita Iva hanno ricevuto una lettera dalla Rai di Torino nella quale viene richiesto il pagamento del canone speciale per il 2017. La Rai precisa che sono tenuti a pagare il canone speciale coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell’ambito familiare.

 

I soggetti coinvolti possono dunque giustificare il mancato pagamento spiegando che i computer presenti sul luogo di lavoro sono utilizzati solo a scopo lavorativo e che non sono presenti televisioni nei locali. E molte partite Iva vedono questo ennesimo adempimento come un ulteriore ostacolo alla loro attività.

 

Contenuto della comunicazione

Dallo scorso anno l’importo del canone Rai ordinario viene addebitato direttamente nella bolletta dell’energia elettrica. Questo non vale per il canone speciale Rai, quello che sono tenuti a pagare gli esercizi commerciali nei quali sono presenti “apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni”.

Secondo la lettera inviata dalla Rai, chiunque detenga fuori dall’ambito familiare uno o più apparecchi radiotelevisivi è tenuto a pagare il canone speciale. Le attività commerciali, appunto. Ad esempio il bar o il negozio che ha una televisione o che trasmette trasmissioni radiofoniche e musica in filodiffusione.

Ma evidentemente non è così perché la Rai sta inviando delle lettere a tutti i detentori di partita Iva, anche a quelli che hanno la sede legale della propria attività presso il proprio domicilio o presso il proprio commercialista, o ancora presso l’abitazione dove hanno già pagato il canone Rai tramite l’addebito nella bolletta elettrica.

Con nota del 22 febbraio 2012, il Ministero dello Sviluppo Economico-Dipartimento per le Comunicazioni ha precisato cosa debba intendersi per “apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni” ai fini dell’insorgere dell’obbligo di pagare il canone radiotelevisivo. In sintesi, debbono ritenersi assoggettabili a canone tutte le apparecchiature munite di sintonizzatore per la ricezione del segnale (terrestre o satellitare) di radiodiffusione dall’antenna radiotelevisiva.

 

Utilizzo del computer

Ne consegue, ad esempio, che i personal computer, anche collegati in rete (digital signage o simili), se consentono l’ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via Internet e non attraverso la ricezione del segnale terrestre o satellitare, ed i vecchi televisori analogici, non sono assoggettabili a canone. Per contro, un apparecchio originariamente munito di sintonizzatore - come tipicamente un televisore - rimane soggetto a canone anche se successivamente privato del sintonizzatore stesso (ad esempio perché lo si intende utilizzare solo per la visione di DVD).

Il tutto può essere sintetizzato nella tabella che segue:

 

Tipologie di apparecchiature

atte alla ricezione della Radiodiffusione

SOGGETTE A CANONE

Tipologie di apparecchiature adattabili alla ricezione della Radiodiffusione

SOGGETTE A CANONE

Tipologie di apparecchiature né atte né adattabili alla ricezione della Radiodiffusione

NON SOGGETTE A CANONE

·       Ricevitori TV fissi;

·       Ricevitori TV portatili;

·       Ricevitori TV per mezzi mobili;

·       Ricevitori radio fissi;

·       Ricevitori radio portatili;

·       Ricevitori radio per mezzi mobili;

·       Terminale d’utente per telefonia mobile dotato di ricevitore radio/TV (esempio cellulare DVB-H);

·       Riproduttore multimediale dotato di ricevitore radio/TV (per esempio, lettore mp3 con radio FM integrata).

·          Videoregistratore dotato di sintonizzatore TV;

·          Chiavetta USB dotata di sintonizzatore radio/TV;

·          Scheda per computer dotata di sintonizzatore radio/TV;

·          Decoder per la TV digitale terrestre;

·          Ricevitore radio/TV satellitare;

·          Riproduttore multimediale, dotato di ricevitore radio/TV, senza trasduttori (per esempio, Media Center dotato di sintonizzatore radio/TV).

·          Pc senza sintonizzatore TV;

·          Monitor per computer;

·          Casse acustiche;

·          Videocitofoni.

 

Come si vede nell’ultima colonna, i pc senza sintonizzatore tv, i monitor dei computer, le casse acustiche ed i videocitofoni non sono soggetti al pagamento dal canone Rai.

Sono anche escluse dal pagamento del canone tutte le apparecchiature (notebook o tablet inclusi) che consentono la visione di programmi radiotelevisivi via Internet. Per pagare il canone occorre avere un apparecchio televisivo in grado di captare il segnale terrestre o satellitare e i computer non rientrano in questa categoria.

 

Risposta alle comunicazioni ricevute

Le imprese che ricevono le lettere possono far pervenire comunicazione alla Direzione Canone inoltrando la cartolina preaffrancata, oppure contattando il call center 199 123 000, o l’indirizzo di posta elettronica dedicato: canonispeciali@rai.it, di  di non possedere apparecchiature dotate di sintonizzatore”.

Non è mai richiesto che venga spiegato l’uso che viene fatto dei pc o di altre apparecchiature; infatti è rilevante il tipo di apparecchio posseduto e non l’uso, e la circostanza dunque che esso sia dotato o meno di sintonizzatore.

 

 

05/07/2017

 

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